Tasse di lusso e aliquota Iva per le costruzioni di piscine e ristrutturazioni

Il possesso di una piscina non è elemento sufficiente a considerare l'abitazione casa di lusso secondo D.M. 2 Agosto '69.

19 GIU 2018 · Tempo di lettura: min.
Tasse di lusso e aliquota Iva per le costruzioni di piscine e ristrutturazioni

Niente tasse di lusso per la realizzaizone di una piscina interrata

È da considerarsi abitazione privata di lusso quando la piscina ha una superificie superiore agli 80 mq. La sola presenza di una piscina coperta o scoperta, in muratura, sposta la classificazione dell'immobile (diversa dall'indice catastale) sole se accompagnata da altre 4 carratteristiche specificate del DM.

Relativamente alla aliquota IVA si prevede:

a) se la piscina è resa di pertinenza di una abitazione non di lusso (cat. A/1, A/8 o A/9) è possibile applicare IVA 4% come prima casa;

b) se il fabbricato non è classificato come prima abitazione l'IVa appicabile è al 10% purchè non sia già classificata come abitazione di lusso;

c) nel caso in cui l'abitazione fosse accatastata in A/1, A/8, A/9 la costruzione della piscina è soggetta all'IVA al 22%;

d) si applica IVa al 22% per alberghi ed agriturismi (se l'agriturismo è accatastato in cat d/10);

e) per le prestazioni di servizi di manutenzione - ordinaria e straordinaria - realizzati su immobili residenziali, è previsto il regime agevolato con applicazione dell'IVa ridotta al 10%.

Ristrutturazioni

Per le ristrutturazioni occorre richiedere ed ottonere gli opportuni permessi dal proprio comune. La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 31 Dicembre la detrazione IRPEF al 50%, con limite di 96.000 €, della spesa sostenuta per la ristrutturazione. Il recupero fiscale avviene in 10 anni, tramite compilazione del modello 730 e bisgona effettuare ed avere copia delle fatture e dei bonifici dei pagamenti. Sul sito della Agenzia delle Entrate, "ristrutturazioni edilizie", potete trovare in PDF scaricabile la relativaguida informativa. una precisazione occorre farla per le piscine ad uso privato e quelle condominiali: per le prime, la detrazione è relativa alle spese di rifacimento modificando caratteristiche preesistenti; mentre per le condominiali si fa riferimento invece a tutti gli interventi di riparazione e/o rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma, colori) preesistenti.
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aepiscine

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