Quando è necessario il bagnino in una casa vacanza nella regione Puglia
Salve,
Vorrei aprire una casa vacanza con una singola unità abitativa nella regione Puglia in un immobile dotato di piscina 4x10m con altezza 130cm dal bordo al fondo.
Il responsabile tecnico del comune dove è situato l'immobile mi ha riferito che è necessario il bagnino, e mi ha citato la legge della regione Puglia 35/2008, art.2 comma b. Però, all'art.17 comma 3 la stessa legge prescrive che " Per le piscine di categoria A e B dotate di una o più vasche contigue con specchio d’acqua complessivo non superiore a 100 metri quadrati e profondità massima di 140 centimetri, la presenza dell’assistente bagnanti può non essere continuativa qualora siano attivati sistemi alternativi di controllo e allarme in grado di garantire la sicurezza dei bagnanti. Analoghi sistemi alternativi di controllo e allarme possono essere previsti qualora si superi la superficie complessiva di 100 metri quadrati, in relazione alla capacità ricettiva della struttura o del complesso condominiale, secondo i parametri fissati dalle disposizioni tecniche. L’esistenza di tali dispositivi deve risultare da specifica
dichiarazione resa dal responsabile dalla piscina e allegata alla comunicazione prevista, rispettivamente, dall’articolo 20, comma 1, e dall’articolo 21, comma 1". Cosa intende per assistenza bagnanti non continuativa per sistemi alternativi di controllo e allarme?
Pagare un bagnino per una singola unità abitativa rende la casa vacanza antieconomica, inoltre le case vacanza dotate di piscina di cui ho conoscenza nella mia zona non hanno il bagnino. Potreste aiutarmi? Grazie anticipatamente
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